Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.

Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, il 4 ottobre 2024, ha rigettato la domanda risarcitoria di una donna nei confronti della struttura sanitaria che aveva omesso di informarla del suo stato di gravidanza, in quanto ha ritenuto che l’aver praticato un aborto l’anno precedente e l’essersi sottoposta ad un intervento di sterilizzazione tubarica contestualmente alla gravidanza non costituiscono delle presunzioni da cui poter ricavare la sussistenza della volontà abortiva.
Con la ordinanza 27 settembre 2024, n. 25820, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso proposto da un medico contro la decisione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, la quale aveva deciso di sanzionarlo con la sospensione di quattro mesi dall’esercizio dell’attività medica per aver leso il decoro professionale ricorrendo a pubblicità non trasparente e non veritiera.
Il 24 settembre 2024, la Corte di Cassazione ha rigettato l’impugnazione di una sentenza della Corte d’Appello di Catania, presentata da un medico accusato di aver causato la morte di un neonato. La Corte ha sottolineato come il rispetto delle linee guida sulla responsabilità medica non esoneri automaticamente da colpa grave, soprattutto quando non si siano considerati adeguatamente i fattori di rischio specifici. La sentenza ha dunque ritenuto che, pur non essendo obbligatorio secondo le linee guida il monitoraggio cardiotocografico, nel caso di specie il medico avrebbe dovuto adottare misure di monitoraggio aggiuntive, data la complessità del quadro clinico della paziente, per prevenire l’esito fatale. Pertanto, la Corte ha confermato la condanna per imperizia non lieve.
Trasfondere sangue ad un testimone di Geova durante l’esecuzione di operazioni in regime di emergenza urgenza, nonostante il rifiuto del paziente stesso, costituisce violazione dell’art. 8 CEDU letto alla luce dell’art. 9 (libertà di pensiero, coscienza e religione).
Il tribunale di Como ha sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 5 e 12, commi 2,9 e 10 della L.40/2004 nella parte in cui, specificando che alla tecnica della PMA possono accedere le «coppie di sesso diverso» impediscono ad una coppia formata da soggetti dello stesso sesso di richiedere la fecondazione omologa tra il gamete maschile di uno di essi (crioconservato prima della rettifica di attribuzione di sesso) e il gamete femminile dell’altro.
Il TAR Lazio sospende l’efficacia del Decreto ministeriale del 27 giugno 2024 con cui sono state inserite le composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis (CBD) nella tabella dei medicinali, in quanto i pregiudizi che potrebbero derivare da tale normativa appaiono caratterizzati da profili non soltanto economici e patrimoniali, ma afferiscono alla riorganizzazione ed al riassetto di un intero settore da cui potrebbe derivare anche una responsabilità penale per gli operatori coinvolti.
Il tribunale di Firenze – I sez. civile – ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via incidentale dell’art. 5 Legge n. 40/2004 nella parte in cui prevede che possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita solamente le coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate e conviventi.
La Corte di Cassazione, visto l'art. 267 TFUE e l'art. 295, cod. proc. civ., chiede alla Corte di Giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla questione di interpretazione del diritto UE in relazione agli articoli 2, par 2, lett. b), i), e 5, della Direttiva 2000/78/CE.
La Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. artt. 33, 34, 35 della Legge n. 883/1978, con riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, 32, 111 Cost, nonché all’art. 117 Cost. in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU, in quanto non consentirebbero un ricorso immediato ed efficace avverso i provvedimenti che dispongono un T.S.O. in regime di degenza ospedaliera.
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato che le misure sanzionatorie applicate al personale sanitario non vaccinato contro il Covid-19 risultano proporzionate alla situazione emergenziale.